IMU e TASI: ravvedimento operoso

IMU e TASI: ravvedimento operoso

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 24/06/2015, 15:34

Il 16 giugno 2015 è scaduto il termine per il versamento del primo acconto relativo ai tributi IMU e TASI 2015, ma sarà possibile regolarizzare gli eventuali errori nei pagamenti fino al termine ultimo del 30 giugno 2016.

La base di calcolo della sanzione è il 50% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2015 e le possibilità di ravvedimento sono le seguenti:

• Entro 14 giorni dalla scadenza del termine (30 giugno 2015), sanzione dello 0.2% per ogni giorno di ritardo.
• Da 15 a 30 giorni oltre la scadenza del termine (dal 1° al 16 luglio 2015), sanzione del 3%.
• Da 30 a 90 giorni oltre la scadenza del termine (dal 17 luglio al 14 settembre 2015), sanzione del 3,33%.
• Oltre i 90 giorni fino al 30 giugno 2016, sanzione del 3,75%.

Insieme all’imposta non versata e alla sanzione corrispondente, dovranno essere versati anche gli interessi legali (dal 1° gennaio 2015 il tasso legale è pari allo 0,50%).

Fonte: Studio Sigaudo
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Re: IMU e TASI: ravvedimento operoso

Messaggioda Veronica P. » 25/06/2015, 10:28

Leggo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 9 giugno 2015.
Deduco, anche da quanto scrive lei, che l'innovazione della disciplina ivi contemplata nulla ha a che vedere con i tributi comunali IMU e TASI. Deduzione corretta?
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Re: IMU e TASI: ravvedimento operoso

Messaggioda Unborn » 25/06/2015, 10:45

a dire il vero nella nota è scritto ben chiaro che riguarda anche i tributi locali
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Re: IMU e TASI: ravvedimento operoso

Messaggioda Veronica P. » 25/06/2015, 11:37

La circolare fa riferimento a termini molto più ampi, fino a giungere addirittura a "se la regolarizzazione, anche se incidente sulla determinazione o pagamento del tributo, avviene dopo la contestazione della violazione..."

Ma recita anche che "rimangono ferme le ordinarie modalità di regolarizzazione relative ai tributi locali già applicabili prima delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015" che sono, peraltro, quelle riportate dal Moderatore.

Pertanto, della circolare, considererei riferita al ravvedimento di tributi quali IMU e TASI, solo quest'ultima parte e non certo l'ampliamento dei termini (abbiate pazienza ma, quando leggo queste circolari, mi viene l'orticaria...)
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Re: IMU e TASI: ravvedimento operoso

Messaggioda davide79 » 25/06/2015, 12:35

Prima della circolare, leggiamo la norma. art. 1 c. 637 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015):

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall'omissione o dall'errore»;

1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a
quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso
del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o
dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n.
4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e
b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle
entrate.


Di conseguenza, la disposizione di cui alla lettera a-bis (rendendo di fatto lo schema di ravvedimento operoso come sopra scritto dal moderatore) si applica anche ai tributi locali (mentre b-bis, b-ter e b-quater solo a quelli dell'Agenzia delle Entrate).
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Re: IMU e TASI: ravvedimento operoso

Messaggioda Veronica P. » 25/06/2015, 14:08

Condivido, Davide.
Grazie del contributo.
Veronica P.
 
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Re: IMU e TASI: ravvedimento operoso

Messaggioda lucio guerra » 25/06/2015, 15:45

mi ero già espresso in tale senso in altro post ... quindi condivido
lucio guerra
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