da Raggio84 » 05/08/2015, 12:24
Buondì a tutti, scusate se riprendo questo vecchio post.
Con la rideterminazione straordinaria sono stati stralciati una serie di residui passivi (che evidentemente tali non erano) relativi al servizio smaltimento rifiuti anche di annualità più vecchie di 5 anni. L'importo complessivamente stralciato è considerevole.
Cosa può accadere alle tariffe TARI 2015 approvate o in sede di determinazione delle tariffe 2016?
Qualche contribuente potrebbe legittimamente sollevare la questione: a suo tempo mi hai chiesto ed ho pagato una tassa X per coprire al 100% un costo X, ma oggi mi dici che il costo sostenuto era X-y, ergo restituiscimi quanto chiesto in più!
Avevo (FEBBRAIO 2014) posto un quesito all'ANCI che aveva risposto come segue:
"Facendo riferimento alla questione posta si fa presente quanto segue:
- Si ritiene che, stante quanto dichiarato nel quesito, i residui passivi in questione debbano essere radiati. Occorrerà anche effettuare una rigorosa verifica dei residui attivi risalenti a quegli anni relativi alla TARSU ancora esistenti in bilancio. In merito a questi residui attivi, occorrerà, poi, applicare una % di presumibile insolvenza, basandola sulla media delle insolvenze verificatesi negli ultimi anni. In proposito sarebbe anche opportuno costituire uno specifico Fondo svalutazione crediti, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
- A seguito della operazione descritta in precedenza, si dovrebbe potere disporre dei dati , extracontabili, che consentano di stabilire il reale tasso di copertura del servizio smaltimento rifiuti negli anni 2010, 2011 e 2012. Solo dopo questa elaborazione, che dovrà essere effettuata dal responsabile del servizio finanziario ed asseverata dall’Organo di revisione, si potrà constatare se esistono realmente le condizione per effettuare il rimborso.
- Il rimborso potrà essere finanziato vincolando, se disponibile, un’ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione, che in sede di applicazione, potrà essere destinato a finanziare le spese per il rimborso; in alternativa, cioè se l’avanzo di amministrazione non è sufficiente a finanziare il rimborso, occorrerà prevedere nel bilancio di previsione una spesa specifica.
- Però, sempre nel caso esistano le condizioni per dovere effettuare il rimborso, si ritiene corretta, più semplice e percorribile la strada di determinare, per il 2014, le tariffe TARES, tenendo conto che una quota della spesa sarà coperta dal maggior gettito che si è verificato negli anni precedenti. "
Grazie a tutti i colleghi