assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

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Messaggioda tizy » 10/08/2015, 10:04

se ho capito bene, e' possibile procedere con le procedure ante legge 190/2014 per nuove assunzioni 2015 a valere sui resti di capacita' assunzionale relativi alle cessazioni 2011-2013 o anche 2014?
esempio:
nel mio ente e' cessato un cantoniere nel 2012 (non sostituito) e una dipendente dell'uff anagrafe nel 2014 (non sostituita)
nessuna procedura avviata per la sostituzione.
i resti da utilizzare possono essere il 2012 soltanto o anche il 2014?
inoltre. e' possibile procedere direttamente con concorso (o attingendo da graduatoria di altro ente) senza prima fare procedure di mobilita?
grazie
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Re: assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

Messaggioda vgiannotti » 10/08/2015, 21:37

Puoi utilizzare solo i resti della cessazione 2012, quella del 2014 dovrà assorbire il personale di area vasta. Prima di un concorso o scorrimento della graduatoria (anche di altro ente previa convenzione) è obbligatorio attivare la mobilità volontaria ex art.30 TUPI
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Re: assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

Messaggioda IstruttoreSubJudice » 10/08/2015, 23:54

non sono d'accordo. La mobilità volontaria, come da dettato letterale dell'art. 30, è obbligatoria solo prima della indizione di procedure concorsuali, non prima di scorrimenti di graduatorie. E questo lo dice il Consiglio di Stato. L'unica mobilità obbligatoria è quella ex art. 34-bis, e infatti in questo caso il legislatore parla di obbligo di attivazione prima di "assunzione di personale", non come nell'art. 30 "prima dell'indizione di procedure concorsuali". Quindi poiché il primo significato che ha la legge è quello letterale, nessun giudice potrà mai annullare uno scorrimento di graduatorie per non aver esperito la mobilità volontaria.
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Re: assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

Messaggioda vgiannotti » 11/08/2015, 8:44

La domanda posta era la seguente:
"e' possibile procedere direttamente con concorso o attingendo da graduatoria di altro ente".
Per rispondere al problema in modo corretto è necessario avere una serie di elementi ricavabili indirettamente, ossia che il Comune sta attivando (in mancanza di graduatorie valide) posti di nuova istituzione, e da ciò discende inevitabilmente che non sia possibile attivare lo scorrimento di altre graduatorie presso enti a fronte di posti di nuova istituzione (non mi sembra che vi siano sentenze del Consiglio di Stato sull'argomento) che permettono di scorrere graduatorie di altri enti per posti di nuova istituzione, senza aver prima attivato la mobilità volontaria e successivamente quella obbligatoria.
In tal esenso era la mia risposta. In merito ad eventuali graduatoirie valide presso l'ente il discorso è diverso, secondo la recente impostazione dei giudici amministrativi (ex multis Consiglio di Stato del 17 gennaio 2014 n. 178) il quale ha evidenziato che seppur non sussiste un obbligo al previo esperimento della procedura di mobilità rispetto allo scorrimento di una graduatoria degli idonei ancora valida, ciò non toglie che l’amministrazione, adeguatamente motivando, possa comunque farvi ricorso, piuttosto che scorrere la graduatoria.
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Re: assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

Messaggioda tizy » 11/08/2015, 14:43

grazie per le risposte, ma forse la mia domanda non e' stata troppo chiara:
nel mio ente una persona andra' via per mobilita'. l'amministrazione intende sostituirla con il sistema ante l. 190 in quanto ha una cessazione per pensionamento del cantoniere nell'anno 2013 non utilizzata (resto).
quindi intenderebbe procedere cosi':
modifica pianta organica per istituire il posto presso uff tributi da coprire con risorse derivanti dal 2013 senza prima fare mobilita' volontaria e attingendo da graduatoria di altro ente dove e' presente un idoneo.
secondo me e' fattibile...in base a tutto cio' che ho letto, volevo un confronto...aspetto speranzosa
grazie a tutti
tizy
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Re: assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

Messaggioda kkk1972 » 11/08/2015, 15:48

La deliberazione 26/2015 della sez. Autonomie ha "lilberalizzato" l'utilizzo delle capacità assunzionali derivanti da cessazioni avvenute negli anni fino al 2013 e fin qui tutto bene.
Certo che se l'ente volesse sondare la possibilità di acquisire comunque personale dalle Province nessuno potrebbe contestarglielo.
La giurisprudenza formatasi sul problema "utilizzo graduatorie / mobilità volontaria" non ha escluso in assoluto la possibilità di attivare la mobilità, ma ha fissato il principio che il ricorso alla mobilità volontaria invece di scorrere le graduatorie deve essere congruamente motivato.
Detto questo, se l'ente non ha proprie graduatorie valide a cui attingere non esistono controinteressati che potrebbero lamentarsi del mancato scorrimento. Quindi nessuno potrebbe ricorrere contro tale decisione.
Aggiungo che il ricorso alla graduatoria di un altro ente per una assunzione a tempo indeterminato dovrebbe essere sorretta da un'adeguata motivazione, almeno sul perché si è scelta quella graduatoria e non un'altra.
Il sospetto che la scelta sia dovuta dal nominativo del primo degli idonei, anziché dall'applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento, è sempre molto facile.
Infine si dovrebbe sempre ricordare che esiste una norma che impedisce di utilizzare graduatorie esistenti (anche dello stesso ente) per coprire posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso:
Art. 91, comma 4, TUEL
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

In conclusione, io non attingerei proprio dalla graduatoria di un altro ente.
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Re: assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

Messaggioda IstruttoreSubJudice » 11/08/2015, 17:22

kkk1972 ha scritto:La deliberazione 26/2015 della sez. Autonomie ha "lilberalizzato" l'utilizzo delle capacità assunzionali derivanti da cessazioni avvenute negli anni fino al 2013 e fin qui tutto bene.
Certo che se l'ente volesse sondare la possibilità di acquisire comunque personale dalle Province nessuno potrebbe contestarglielo.
La giurisprudenza formatasi sul problema "utilizzo graduatorie / mobilità volontaria" non ha escluso in assoluto la possibilità di attivare la mobilità, ma ha fissato il principio che il ricorso alla mobilità volontaria invece di scorrere le graduatorie deve essere congruamente motivato.
Detto questo, se l'ente non ha proprie graduatorie valide a cui attingere non esistono controinteressati che potrebbero lamentarsi del mancato scorrimento. Quindi nessuno potrebbe ricorrere contro tale decisione.
Aggiungo che il ricorso alla graduatoria di un altro ente per una assunzione a tempo indeterminato dovrebbe essere sorretta da un'adeguata motivazione, almeno sul perché si è scelta quella graduatoria e non un'altra.
Il sospetto che la scelta sia dovuta dal nominativo del primo degli idonei, anziché dall'applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento, è sempre molto facile.
Infine si dovrebbe sempre ricordare che esiste una norma che impedisce di utilizzare graduatorie esistenti (anche dello stesso ente) per coprire posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso:
Art. 91, comma 4, TUEL
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

In conclusione, io non attingerei proprio dalla graduatoria di un altro ente.


Attingere alla graduatoria di un altro Ente consente di velocizzare la procedura, senza attendere i tempi per la procedura di mobilità volontaria o di un concorso.

Poi l'art. 91 comma 4 TUEL che tu richiami mi sembra sia stato ormai superato dall'art. 3, comma 5 ter del D.L. 90/2014 che ha esteso ai Comuni i princìpi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 101/2013, il quale prevede che prima di procedere all'avvio di nuove procedure concorsuali occorre verificare l'assenza di graduatorie vigenti, approvate dal 1° gennaio 2008, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. Quindi anche per nuovi posti istituiti o trasformati.
Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.L. 101/2013, sembra quindi che se un Comune non possiede proprie graduatorie "debba" (non "possa") attingere da altre graduatorie vigenti.
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Re: assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

Messaggioda kkk1972 » 11/08/2015, 18:11

La circolare n. 5 ha chiarito che il ricorso a graduatorie di altri enti è facoltativo anche per il tempo determinato, quindi a maggior ragione per l'indeterminato.
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Re: assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

Messaggioda vgiannotti » 11/08/2015, 18:40

Come precisato trattasi di posti di nuova istituzione, in quanto non sorretti da una graduatoria valida all'interno. La violazione della mobilità volontaria e di quella obbligatoria è affetta da nullità di diritto che potrà essere fatta valere da chiuque abbia interesse e in qualsiasi momento. Le conseguenze sono deleterie per chi ha violato la normativa in quanto pur nulla l'assunzione produce effetti in termini di attività svolta dal dipendente e come tale remunerata, essendo tale remunerazione dovuta il giudice contabile non applicherà la riduzione in caso di danno erariale per le utilità comunque ricevute, in quanto trattasi di assunzione nulla. Se fossi io il responsabile attiverei la mobilità volontaria e in caso di esito negativo quella obbligatoria, passati i 60 giorni infruttuosi effettuarei un successivo accordo (convezione di utilizzazione a firma delle due amminitrazioni e con deliberazione di Giunta Comunale evidenziando che trattasi di resti non utilizzati e pertanto liberi e non soggetti alla ricollocazione del personale eccedentario di area vasta) con l'altra amminitrazione per lo scorrimento della graduatoria per il primo idoneo del concorso. Tale è la procedura e attenzione, poichè lo scorrimento vs mobilità è possibile solo per le graduatorie interne e per posti non nuovi o successivamente istituiti, ma sicuramente non potrà essere valida per lo scorrimento di graduatorie di altri enti valide esclusivamente per il risparmio di un eventuale concorso interno.
A sostegno di quanto detto si veda ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione Terza, nella sentenza del 23 febbraio 2015, il quale ha avuto modo di evidenziare La scelta dell’Amministrazione, conclude il Collegio, si presenta come oggettivamente motivata e ragionevole dal momento che il concorso impugnato segue una procedura di mobilità avviata - prima degli accordi tra gli enti che prevedono la facoltà di avvalersi di graduatorie di enti diversi - per la copertura dei medesimi posti ed è stato infatti bandito esattamente per i posti residui dopo l’espletamento della procedura di mobilità.
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Re: assunzioni ai sensi delibera 26/2015 corte dei conti

Messaggioda IstruttoreSubJudice » 11/08/2015, 18:54

vgiannotti ha scritto:Come precisato trattasi di posti di nuova istituzione, in quanto non sorretti da una graduatoria valida all'interno. La violazione della mobilità volontaria e di quella obbligatoria è affetta da nullità di diritto che potrà essere fatta valere da chiuque abbia interesse e in qualsiasi momento.


La nullità di diritto è prevista solo per la violazione dell'art. 34-bis. Mentre ritengo che il non esperire la mobilità volontaria comporti soltanto l'annullabilità della procedura (entro i canonici 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio dell'atto lesivo e può essere fatta valere solo dall'interessato).

Poi come già detto in altro post, allo stato attuale, ritengo che la mobilità volontaria sia obbligatoria solo prima di espletare un concorso (non prima di assumere personale). Questi gli art. di legge ad oggi:

art. 30 d.lgs. 165/2001:

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti
che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria"

art. 34-bis d.lgs. 165/2001:

1. Le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.

4. Le amministrazioni, ((decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni)), possono
procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
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