INDENNITA' TURNO

INDENNITA' TURNO

Messaggioda AGO » 14/09/2015, 15:18

La maggiorazione oraria che si ricollega all’indennità di turno (prevista dall’art. 22 comma 5, del CCNL del 14.9.2000) va applicata ai seguenti compensi: - la retribuzione iniziale prevista per il profilo assegnato, - gli incrementi economici conseguiti per progressione orizzontale, - l'indennità integrativa speciale (IIS), - gli eventuali assegni ad personam a carattere continuativo e non riassorbibile (tra questi non possono essere ricomprese anche le indennità contrattuali come quella di vigilanza o degli asili nido o del personale di ex terza e quarta q.f. in quanto non corrispondono alla nozione tecnica di assegno personale non riassorbibile). Sono invece esclusi dall’applicazione della suddetta maggiorazione la tredicesima mensilità e la retribuzione di posizione, la prima perché non è citata dall’art. 52, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, la seconda perché, pur citata, è corrisposta al personale incaricato delle posizioni organizzative che non può percepire compensi per prestazioni in turno.


Il quesito è: l'indennità di vacanza contrattuale, invece, va considerata nel calcolo?
AGO
 
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Re: INDENNITA' TURNO

Messaggioda gsalurso » 14/09/2015, 18:12

Credo di no.
Tra l'altro l'IVC è una voce temporanea (ormai da 5 anni) che è destinata ad essere riassorbita dai futuri aumenti contrattuali.
Nel mio comune paghiamo: Retribuzione base, Progressione orizzontale, RIA, Assegno personale art.29 c 4 CCNL 2004 (differenza IIS per D3 e B3).

Vorrei approfittare del quesito per risolvere un altro dubbio: può essere inclusa nell'indennità di turno la differenza di trattamento economico iniziale per l'esercizio temporaneo di mansioni superiori (Vice Comandante P.M. categoria D in aspettativa sostituito da un Agente di categoria C).

"CCNL 14/9/2000 art. 8 c. 5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità."

Si tratta di retribuzione base oppure di un'indennità ?
La natura temporanea comporta automaticamente l'esclusione di una voce retributiva dall'indennità?
In ogni caso, quali sarebbero gli "altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile" se escludiamo indennità di vigilanza, di asili nido, del personale di ex 3 e 4 QF, I.V.C. e indennità di comparto?
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