Il Contratto EELL stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole, prevedendo che il personale che fruisce del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del figlio abbia diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che tali giorni siano richiesti nei primi 3 anni o nei successivi 5 anni di età del figlio.
L’importante però è che siano i “primi” 30 giorni di congedo.
L’art. 12, comma 4 infatti dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, NEI PRIMI SUOI OTTO ANNI DI VITA per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Pertanto, i primi 30 giorni di congedo parentale sono sempre retribuiti al 100%, i restanti 5 mesi sono retribuiti con un’indennità pari al 30% della retribuzione mentre gli ulteriori 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino.
vedi
http://www.orizzontescuola.it/news/cong ... -ai-12-ann