mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

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Messaggioda ragioneriatom » 03/10/2015, 8:51

Un comune ha pubblicato nel luglio 2015 un bando di mobilità riservato al personale di enti di area vasta per un dipendente cat. C in ossequio alla circolare della Funzione Pubblica n. 1/2015 e alla deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n. 19/2015 secondo cui non si può procedere alla mobilità volontaria del personale se non prima si sia provveduto a collocare il personale in esubero delle Province.
Supponiamo che non pervengano domande ammissibili da parte del personale provinciale e che vi sia un dipendente di altro comune che abbia presentato domanda per il medesimo posto.
Recentemente è stato emanato l'art. 11 del DM Funzione Pubblica del 14.09.2015 che nel secondo paragrafo del comma 1 contiene una disposizione sibilllina (forse per sistemare qualcosa di pregresso):
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto non si applica alle procedure di mobilità volontaria avviate dalle
amministrazioni pubbliche anteriormente allo gennaio 2015. [ Sono, altresì, escluse dalla disciplina
del presente decreto le procedure di mobilità volontaria avviate anche successivamente alla
predetta data del 1° gennaio 2015, purché riservate in via prioritaria al personale degli enti di area
vasta o al personale della CRI. Le procedure di mobilità di cui al presente comma non devono
incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque
devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.

Si chiede cosa significhi "le procedure di mobilità volontaria possono avvenire anche successivamente al 1° genmnaio .... purché riservate in via prioritaria agli enti di area vasta ... e comunque devono essere concluse entro 15 gg dalla data di pubblicazione" del decreto.
In particolare si chiede se sia esclusa dall'aplicazione del presente decreto anche la procedura di mobilità volontaria attinente al dipendente comunale di cat. C purché questa si concluda entro il termine di 15 gg dalla pubblicazione del decreto in G.U.
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Re: mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

Messaggioda Paolo Gros » 05/10/2015, 8:02

certo la norma dice ...devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
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Re: mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

Messaggioda scheggia » 05/10/2015, 10:06

in caso di procedura di mobilità indetta DOPO il 1/1/15
e riservata NON solo ad area vasta,
ma per CATEGORIE PROTETTE
e che non va ad incidere sulla quota 2015 e 2016
in quanto trattasi di mancata copertura della quota per ANNI (tipo 2011/2012/2013 ecc)

domande già presentate con relativi nulla osta....

il tutto va avanti....ho capito bene????
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Re: mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

Messaggioda vgiannotti » 05/10/2015, 22:02

Penso che il tutto nasca dall'indicazione della circolare n.1/2015 della Funzione Pubblica che aveva acconsentito alla sola mobilità volontaria per gli enti di area vasta dopo il 01/01/2015, smentita dalla Sezione delle Autonomie la quale aveva ritenuto che la mobilità avviate dopo il 01/01/2015 potevano assorbire esclusivamente il solo personale eccedentario di area vasta. In questo modo si è certato di salvare il salvabile precisando che l'assunzione per mobilità (non neutra) del personale di area vasta è valido se concluso prima dei 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non trovo altre spiegazioni plausubili alla confusione che si è creata.
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Re: mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

Messaggioda Samuele77 » 09/10/2015, 11:04

Luigi Oliveri fa una disamina delle possibilità consentite dall'articolo 11, comma 1 del DM 14.09: cfr. Italia Oggi del 9 ottobre. Secondo Oliveri le mobilità fuori piattaforma non ancora concluse al momento della pubblicazione del DM (30/09/2015), anche se riservate esclusivamente ai dipendenti di ruolo delle Province (le famose mobilità ammesse in via transitoria dalla circolare 1/2015), devono trovare copertura nei budget assunzionali precedenti al 2015.
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Re: mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

Messaggioda Samuele77 » 12/10/2015, 17:40

Gianluca Bertagna, diversamente da Oliveri, ritiene che il comma 1 dell'articolo 11 del DM confermi che le mobilità riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta non incidono sul regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 (Sole 24 Ore del 5 ottobre). I due autorevoli commentatori hanno quindi posizioni molto diverse: mentre per Oliveri queste mobilità "non devono incidere" sui budget 2015 e 2016, (dovendo cercare copertura nei budget precedenti), per Bertagna "non incidono": "non incidono" per me significa che tutte le mobilità volontarie riservate ai provinciali (ex circolare 1/2015) sono comunque neutre ai fini del budget assunzionale (purché, naturalmente, si concludano entro il termine ultimo del 15 ottobre).
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Re: mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

Messaggioda Paolo Gros » 13/10/2015, 8:19

diversamente dai due ...autorevoli commentatori... la mia opinione non e' certo autorevole ma sommessamente ritengo che l'interpretazione data da Bertagna sia condivisibile....sommessamente :oops:
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Re: mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

Messaggioda vgiannotti » 13/10/2015, 17:12

"... Le procedure di mobilità di cui al presente comma non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto...". La norma è chiara e non si appresta ad interventi espansivi. Le capacità assunzionali 2015 e 2016 sono riservate esclusivamente per :
1) Assunzioni di vincitori di concorso, la cui graduatoria sia stata stilata entro il 31/12/2014;
2) In caso di assunzioni di personale di area vasta nelle categorie previste è data precedenza alla trasformazione delle assunzioni effettuate sin dall'inizio part time qualora siano passati tre anni e vi è esplicita richiesta del citato personale. La legge di stabilità 2015 non ha infatti inciso sulle disposizione della legge finanziaria 2008, la quale ha stesso rango di legge speciale;
3) Assorbimento del personale di area vasta posto in eccedenza.
Pertanto, eventuali mobilità e/o assunzioni disposte in violazione di legge sono nulle almeno che non incidano sui budget 2015 e 2016 secondo la citata priorità. L'unica possibilità concessa è quella dell'utilizzazione dei resti assunzionali relative alle cessazioni 2011-2012-2013 non coperte con il turn over assunzionale.
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Re: mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

Messaggioda Gianluca Bertagna » 22/10/2015, 12:45

Visto che sono stato coinvolto nella discussione, provo a riassumere il mio pensiero, senza peraltro voler assolutamente ritenere errate altre interpretazioni. Le mie, sono più che altro, domande aggrappate ad un filo logico, che capisco sempre più difficile da trovare in questo contesto operativo.

Con il decreto del 14 settembre scorso, è stato messo un punto fermo, andando a chiudere tutte le azioni ancora in sospeso. I comandi attivi al 20 giugno 2015 dovevano essere chiusi entro 10 giorni e le mobilità avviate nel 2014 o nel 2015, dovevano essere portate a termine entro 15 giorni. Sui primi, all’articolo 2, comma 2, il decreto afferma che il passaggio può avvenire anche in deroga alle capacità di assumere, senz’altro aggiungere. Sulle mobilità, all’art. 11, viene invece detto che non devono incidere sulle capacità assunzionali degli anni 2015 e 2016, essendo queste interamente dedicate ad accogliere i dipendenti in soprannumero tramite il portale.
A questo punto, però, sorge una domanda: queste mobilità, come incidono su capacità assunzionale e spese di personale?
Potremmo avere due interpretazioni differenti:
1. queste mobilità, ai sensi dell’art. 1 comma 47 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), continuano ad essere “neutre” ai fini della capacità assunzionale, fermo restando che incidono, senza alcuna possibile esclusione, dal contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
2. queste mobilità, vanno comunque “scaricate” da una capacità assunzionale e quindi, non potendosi toccare quella degli anni 2015-2016, si dovrà necessariamente fare riferimento ai “resti” degli anni precedenti. Rimangono sempre rilevanti per il contenimento della spesa di personale.
Sinceramente, la seconda possibilità un po’ stona. Infatti, ci chiediamo, quale comune nel 2014 o nel 2015, ha avviato procedure di mobilità utilizzando i resti, quando solamente dal 20 giugno scorso, con il d.l. 78/2015, il legislatore ne ha dato la possibilità di utilizzo.
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Re: mobilità esterna e art. 11 DM FUnz. Pubblica 14.9.2015

Messaggioda vgiannotti » 22/10/2015, 13:32

Anche secondo il mio pensiero le disposizioni dovrebbero essere coerenti con gli sviluppi che si sono avuti solo successivamente. In merito al discorso logico, provo a sintetizzare il mio pensiero, anche se può apparire un po' stonato.
La circolare n.1/2015 aveva dato la possibilità agli enti, in attesa della operatività della piattaforma di attivare le procedure di mobilità riservate esclusivamente agli enti di area vasta. La stessa sembrava esente da censure in quanto successivamente registrata alla Corte dei conti per il visto di legittimità. Sembrava tutto risolto, non valendo e non curandosi sul punto dei pareri delle Sezioni territoriali medio tempore intervenute. Ma ecco la sorpresa, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.19/2015, con un colpo di teatro, precisa che le citate mobilità sono valide, se avviate dopo il 01/01/2015, solo se assorbono personale eccedentario. La logica a tale interpretazione appare lineare, per due ordini di ragioni: a) quale capacità posso attrarre se effettuo la mobilità del personale di area vasta? Solo capacità assunzionale in quanto effettuata tra enti in cui non è prevista la famosa neutralità finanziaria (le Provincie vs i comuni non sono identiche, la prima soggetta a dimezzamento degli organici non procura la dovuta neutralità finanziaria, i secondi soggetti a limitazioni del turn over) anzi la legge precisa che è possibile superare il vincolo del turn over se impiegato per il riassorbimento del citato personale (l'unico limite è dato dalla capacità di bilancio); b) la seconda questione riguarda l'assorbimento del personale di area vasta non dichiarato eccedentario, in questo modo si tolgono possibilità alla ricollocazione di quello eccedentario, non selezionabile ma imposto dalla piattaforma.
E' risultato atto obbligatorio, da parte del successivo DM del 14/09/2015, tenere conto delle indicazioni della Sezione delle Autonomie che, in funzione dell'indirizzo nomofilattico, attrae anche il parere di legittimità fornito dalla Corte dei conti alla circolare n.1/2015.
Precisato un tanto, ne consegue che il Decreto non poteva non tenere conto di tale forte indirizzo e si è dovuto adeguare, anche in violazione dell'indirizzo fornito dalla circolare che ora, rispetto al decreto ministeriale è divenuta contra legem. Si sa che le circolari non hanno valore di legge ma di indirizzo e che quindi possono e devono essere disapplicate nella parte di che trattasi qualora in violazione di legge.
Soluzioni. A questo punto come sarà possibile rimediare da parte degli enti locali? Le soluzioni sono diverse e tento di riassumerle:
a) Utilizando eventuali resti assunzionali resi disponibili dalla stessa Sezione delle Autonomie per le cessazioni 2011-2013 non coperte da assunzioni;
b) Assorbendo eventuali capacità assunzionali successive a partire dai budget assunionali 2017 e ss. (qualora sia possibile individuare il pensionamento e/o cessazione del personale, come accade per la stabilizzazione del personale rinviato dal legislatore).
Resta il problema di evitare la nullità dell'assunzione (non tanto il danno erariale a fronte della confusione istituzionale verificatasi sul tema) e l'unico modo è quello di indicare, sia il percorso logico sopra indicato, sia le soluzioni organizzative da utilizzare per la copertura del costo divenuto ora non più sostenibile.
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