da kkk1972 » 21/01/2015, 11:26
In questa fase, se ho capito bene la norma, ma anche alcune notizie di stampa (articoli di Oliveri) direbbero lo stesso, la ricollocazione dei dipendenti provinciali sarebbe fatta ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del d.lgs. 165/2001, quindi nel raggio di 50 km.
Di conseguenza, nel posto di lavoro situato nel comune X potrebbero essere destinati i dipendenti provinciali che hanno sede lavorativa nel raggio di 50 km da X.
kkk1972
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