da Giovannino60 » 01/02/2016, 12:12
“ ...omissis....possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili, ...le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengano nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità...., che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento”
Da quanto leggo in uno dei primo post, estratto legge, si evidenzia che si può pagare solo ciò che è stato terminato, in questo caso nel 2015?
Oppure se il lavoro o servizio o fornitura è stato iniziato nel 2015 e pagato un acconto nel 2015, ha una procedura diversa cioè si può pagare un acconto anche entro il febbraio 216?
Grazie