da lucio guerra » 05/02/2016, 18:41
Contratto in forma scritta
Nel caso di un contratto di comodato redatto in forma scritta, per una corretta applicazione dell'imposta di registro, occorre effettuare una ulteriore distinzione a seconda che il contratto abbia ad oggetto:
• beni immobili;
• beni mobili.
Il contratto di comodato di beni immobili redatto in forma scritta è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa (euro 200,00) indipendentemente dal fatto che sia stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
Infatti, sia che sia redatto come scrittura privata non autenticata che nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per i beni mobili deve essere registrato, solamente in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.
Contratto in forma verbale
L'art. 3 comma 1 del DPR 131/86 elenca i contratti redatti verbalmente che devono essere sottoposti a registrazione.
Il contratto di comodato non rientra tra quelli elencati e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di registrazione (sia nel caso in cui concerna beni immobili che mobili), tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti (ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2006 n. 71/E).
L'art. 3 co. 2 del DPR 131/86, infatti, dispone che al contratto di comodato si applichino le disposizioni dell'art. 22 del DPR 131/86, il quale prevede che "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69 (ovvero sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta dovuta)".
La sentenza della Corte di Cassazione 3.1.91 n. 13 ha, inoltre, affermato che "nel sistema della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto scritto costituisce oggetto d'imposta ".
Pertanto restano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta di registro i contratti verbali di comodato aventi ad oggetto beni mobili o immobili ad eccezione del caso in cui siano citati in altri atti scritti (ad esempio contratti di locazione o affitto di beni immobili nel territorio dello Stato).