RAGIONERIA SGR ha scritto:Chiedo delucidazione ai gentili colleghi sui seguenti dubbi.
1) Quando in sede di accertamento ordinario dei residui vado a reimputare un impegno per esigibilità all'anno successivo si va ad alimentare di pari importo il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in bilancio nella prima voce di entrata con distinzione tra fpv di parte corrente e fpv di parte capitale a seconda la provenienza dell'impgno. E' giusto?
2) Quando invece si va a reimputare per esigibilità un accertamento proveniente dalla competenza dell'anno precedente cosa succede? Faccio un esempio pratico per farmi capire meglio. A fine anno 2015 ho accertato un importo per Imu e tasi che non ho riscosso nello stesso anno 2015 (pari a circa 2 milioni di euro); non potendo portare a residuo attivo elimino i succitati accertamenti e li reimputo per esigibilità nell'anno 2016. Tale eliminazione viene considerata minore entrata nell'anno 2015 con possibilità di chiudere l'esercizio finanziario in disavanzo? Nel contempo il programma di contabilità crea un accertamento nell'anno 2016 proveniente dal 2015 che viene conteggiato nello stanziamento iniziale Imu e tasi 2016. E' giusto? Cosa succede praticamente, considerato che l'importo dei residui riaccertati è stato utilizzato di fatto come risorsa a copertura degli impegni assunti nell'esercizio 2015?
Scusate se ho esposto la situazione in modo confuso e forse poco comprensibile, ma la problematica è abbastanza complicata e la confusione regna sovrana a tutti i livelli. In 36 anni di servizio non mi sono mai trovato in simile situazione.
Il punto 1 è corretto.
Per il punto 2, non è possibile reimputare accertamenti relativi ai tributi non riscossi, in quanto non hanno scadenza nel 2016. Devono costituire minore entrata rispetto alle previsioni e influiscono pertanto negativamente sul risultato di amministrazione.
Per quanto riguarda la chiusura e gli equilibri del 2015, a mio avviso l'unica soluzione, peraltro percorribile solo per quell'anno (per il 2016 il principio è cambiato e prescrive l'accertamento per cassa), è quella di accertare la somma risultante dal simulatore del portale del federalismo fiscale, come consentito dal principio contabile 3.7.5 prima delle modifiche apportate con D.M. 01/12/2015, e conservare tale somma a residuo attivo, possibilmente accantonandone una ragionevole percentuale a FCDE.