Dubbi su riaccertamento ordinario

Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda RAGIONERIA SGR » 12/02/2016, 23:54

Chiedo delucidazione ai gentili colleghi sui seguenti dubbi.
1) Quando in sede di accertamento ordinario dei residui vado a reimputare un impegno per esigibilità all'anno successivo si va ad alimentare di pari importo il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in bilancio nella prima voce di entrata con distinzione tra fpv di parte corrente e fpv di parte capitale a seconda la provenienza dell'impgno. E' giusto?
2) Quando invece si va a reimputare per esigibilità un accertamento proveniente dalla competenza dell'anno precedente cosa succede? Faccio un esempio pratico per farmi capire meglio. A fine anno 2015 ho accertato un importo per Imu e tasi che non ho riscosso nello stesso anno 2015 (pari a circa 2 milioni di euro); non potendo portare a residuo attivo elimino i succitati accertamenti e li reimputo per esigibilità nell'anno 2016. Tale eliminazione viene considerata minore entrata nell'anno 2015 con possibilità di chiudere l'esercizio finanziario in disavanzo? Nel contempo il programma di contabilità crea un accertamento nell'anno 2016 proveniente dal 2015 che viene conteggiato nello stanziamento iniziale Imu e tasi 2016. E' giusto? Cosa succede praticamente, considerato che l'importo dei residui riaccertati è stato utilizzato di fatto come risorsa a copertura degli impegni assunti nell'esercizio 2015?
Scusate se ho esposto la situazione in modo confuso e forse poco comprensibile, ma la problematica è abbastanza complicata e la confusione regna sovrana a tutti i livelli. In 36 anni di servizio non mi sono mai trovato in simile situazione.
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda manuela1965 » 13/02/2016, 19:43

IMU E TASI vanno accertati per cassa.
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda vgiannotti » 13/02/2016, 21:05

In merito all'IMU e alla TASI si deve attendere gli ultimi versamenti effettuati fino alla data del riaccertamento complessivo per il conto consuntivo. I residui attivi che vanno evidenziati nella nota integrativa e costituiscono parte dell'avanzo di amministrazione da controllare (ovvero diminuire) alla fine dell'anno successivo quando anche l'ultima parte del ravvedimento lungo si sia verificato.
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda RAGIONERIA SGR » 14/02/2016, 10:58

Sono d'accordo che IMU e TASI vanno accertati per cassa, ma la differenza che c'è tra il riscosso e la previsione iniziale che fine fa? Costituisce una minore entrata? Se costituisce una minore entrata vado a chiudere in disavanzo le risultanze finali della competenza, in quanto in uscita ho impegnato le risorse provenienti dall'intero importo stanziato nel bilancio di previsione (anche quello non riscosso). Come uscirne fuori?
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda vgiannotti » 14/02/2016, 11:17

E' quello che stabiliscono i principi contabile secondo i quali facendo parte i residui attivi dell'avvanzo di amministrazione, in caso di avenzo nullo o insufficiente si crea disavanzo per la quota corrispondente a quanto lasciato nei residui attivi. Esempio ho 100 nei residui attivi IMU, nel prospetto del conto consuntivo in caso di avanzo di 10 devo togliere la corrispondente quota di 100 ottenendo un disavanzo di 90, il quale man mano che si incassa in conto residui alla fine dell'anno mi farà liberare il citato disavanzo. Se nell'esempio avrà incassato 60 per la fine dell'anno il mio disavanzo si riduce al livello dei residui attivi che saranno pari a 40 ottenendo un disavanzo di 30. Resta il fatto che in fase di elaborazione del bilancio di previsione 2016 non potrò iscrivere ancora un valore di incassi superiore come quello dell'anno precedente che mi ha generato residui attivi non riscossi.
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda manuela1965 » 14/02/2016, 13:01

A meno che è sbagliata la previsione di entrata, IMU e TASI, mediamente, dovrebbero riscuotersi al 90% di quanto previsto.

Io opero in questa maniera (non so se è corretta però).

Esempio: Bilancio di previsione 2015: Prevedo 90 di IMU a fronte di 100 che dovrei prevedere. Riscuoto 90. Accerto 90 nel rendiconto. Prevedo 10 di IMU nel bilancio 2016 quale entrata da recupero evasione.

Si tratta quindi di sottostimare l'entrata.
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda vgiannotti » 14/02/2016, 15:03

Per inserire l'entrata di 10 è necessario la lista di carcico per gli accertamenti, in mancanza di tali accertamenti non è possibile inseire 10 nell'anno 2016. Va lasciato a residuo attivo e computato nell'avanzo di amministrazione quale correlata riduzione.
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda Andrea74 » 14/02/2016, 16:05

RAGIONERIA SGR ha scritto:Chiedo delucidazione ai gentili colleghi sui seguenti dubbi.
1) Quando in sede di accertamento ordinario dei residui vado a reimputare un impegno per esigibilità all'anno successivo si va ad alimentare di pari importo il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in bilancio nella prima voce di entrata con distinzione tra fpv di parte corrente e fpv di parte capitale a seconda la provenienza dell'impgno. E' giusto?
2) Quando invece si va a reimputare per esigibilità un accertamento proveniente dalla competenza dell'anno precedente cosa succede? Faccio un esempio pratico per farmi capire meglio. A fine anno 2015 ho accertato un importo per Imu e tasi che non ho riscosso nello stesso anno 2015 (pari a circa 2 milioni di euro); non potendo portare a residuo attivo elimino i succitati accertamenti e li reimputo per esigibilità nell'anno 2016. Tale eliminazione viene considerata minore entrata nell'anno 2015 con possibilità di chiudere l'esercizio finanziario in disavanzo? Nel contempo il programma di contabilità crea un accertamento nell'anno 2016 proveniente dal 2015 che viene conteggiato nello stanziamento iniziale Imu e tasi 2016. E' giusto? Cosa succede praticamente, considerato che l'importo dei residui riaccertati è stato utilizzato di fatto come risorsa a copertura degli impegni assunti nell'esercizio 2015?
Scusate se ho esposto la situazione in modo confuso e forse poco comprensibile, ma la problematica è abbastanza complicata e la confusione regna sovrana a tutti i livelli. In 36 anni di servizio non mi sono mai trovato in simile situazione.


Il punto 1 è corretto.

Per il punto 2, non è possibile reimputare accertamenti relativi ai tributi non riscossi, in quanto non hanno scadenza nel 2016. Devono costituire minore entrata rispetto alle previsioni e influiscono pertanto negativamente sul risultato di amministrazione.
Per quanto riguarda la chiusura e gli equilibri del 2015, a mio avviso l'unica soluzione, peraltro percorribile solo per quell'anno (per il 2016 il principio è cambiato e prescrive l'accertamento per cassa), è quella di accertare la somma risultante dal simulatore del portale del federalismo fiscale, come consentito dal principio contabile 3.7.5 prima delle modifiche apportate con D.M. 01/12/2015, e conservare tale somma a residuo attivo, possibilmente accantonandone una ragionevole percentuale a FCDE.
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda Andrea74 » 14/02/2016, 16:07

vgiannotti ha scritto:Per inserire l'entrata di 10 è necessario la lista di carcico per gli accertamenti, in mancanza di tali accertamenti non è possibile inseire 10 nell'anno 2016. Va lasciato a residuo attivo e computato nell'avanzo di amministrazione quale correlata riduzione.


Ritengo che sia possibile inserire 10 nella previsione 2016 nella situazione prospettata. Gli avvisi di accertamento e la relativa lista di carico potranno essere prodotti nel corso dell'esercizio e in tale momento saranno accertati.
Non è invece assolutamente possibile conservarli a residuo attivo, in mancanza di idoneo titolo giuridico perfezionato ed esigibile entro il 31/12/2015
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda vgiannotti » 14/02/2016, 18:30

Ritengo che sia possibile inserire 10 nella previsione 2016 nella situazione prospettata. Gli avvisi di accertamento e la relativa lista di carico potranno essere prodotti nel corso dell'esercizio e in tale momento saranno accertati.
Non è invece assolutamente possibile conservarli a residuo attivo, in mancanza di idoneo titolo giuridico perfezionato ed esigibile entro il 31/12/2015[/quote]

Il principio contabile al punto 3.7.5 prescriveva il c.d. accertamento convenzionale, ossia l'accertamento effettuato sulle stime del portale del federalismo fiscale, e in caso di residui attivi precisava quanto segue "... La componente dell’avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione. Periodicamente l’ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all’eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto”. La parte rilevante della componente costituente residuo attivo, il cui titolo giuridico era rappresentato dal citato accertamento convenzionale, era dato da due elementi a) gli incassi che si sarebbero avuti anche dopo la data del consuntivo per il ravvedimento operoso lungo; b) i mancati incassi dovuti ad evasione o elusione o a mancati pagamenti, che avrebbero generato i fututi accertamenti sulla base delle liste di carico degli utenti che non avevano adempiuto alla loro obbligazione (spesso i Comuni le accertano dopo alcuni anni, smaltendo prima quella degli anni precedenti).
Nelle modifiche al III decreto correttivo, la Commissione ARCONET aveva espunto la parte dell'accertamento convenzionale modificando per tutte le entrate da autoliquidazione eliminando il c.d. accertamento convenzionale. Tra le varie entrate in data 20/01/2016 la Commissione ARCONET è ritornata sui suoi passi stralciando la parte relativa all'addizionale comunale.
In tutta questa confusione, per gli enti che avessero accertato l'IMU e la TASI in modo convenzionale hanno il titolo giuridico per conservare i residui attivi in bilancio, salvo rappresentare gli stessi nella parte dell'avanzo di amministrazione e liberarlo in fase di successivi incassi. Per l'anno 2016 il discorso è diverso, dovendo seguire i nuovi principi modificati dal III decreto correttivo, eliminando l'accertamento convenzionale per la sola IMU (in quanto la TASI è ormai rimborsata dallo Stato), considerato che al momento l'addizionale comunale seguirà un'altra stima.
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