Andrea74 ha scritto:1) è consentita l'eliminazione: "Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale. " (punto 9.1 del principio all. 4/2).
In alternativa, è possibile conservare il residuo ed effettuare un accantonamento al FCDE dell'intero valore nominale del credito.
2) Se l'accertamento coincideva con la comunicazione dell'importo sul sito del Ministero e non ci sono state comunicazioni successive di variazione, non vedo titolo per eliminare il residuo attivo.
Andrea ti ringrazio molto per la risposta.
Relativamente al primo 1 se cancello i residui e riduco, quindi di conseguenza, il FCDDE ,sono obbligata ad adeguare di pari importo nel conto del patrimonio o è una facoltà? Non ho ben compreso infatti il significato della frase "....il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale".
Se fosse una facoltà riduco i residui, riduco il FCDDE e poi riscuoterò per cassa quando sarà ??