da PAOLO1971 » 18/04/2016, 12:52
la nomina a "semplice" responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n 241/90 non credo sia elemento sufficiente a giustificare un'indennità accessoria a titolo di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera f)
Puoi controllare tra gli orientamenti applicativi ARAN che, sul punto, non mancano di certo.
Quanto alla possibilità di rinuncia, i compiti del responsabile del procedimento sono delineati dall'art. 6 della citata legge e, certamente, non lasciati alla libera volontà del dipendente incaricato