da lucio guerra » 27/04/2016, 13:13
con tutto risapetto per ifel ... ritengo siano conclusioni non previste dalla norma e non contenute nella risoluzione 1/Df del 17-02-2016
la legge non poteva trattare l'argomento di aliquote ordinare "agevolate" per comodati, in quanto siatuazioni al limite della legittimità e non previste dalla norma, che per i comodati prevedeva solo ... la facoltà per i comuni di equiparare all’abitazione principale, a determinate condizioni, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale............
il punto fondamentale, a mio avviso, resta il seguente :
ogni previsione comunale che preveda l'applicazione del comodato in modalità differente dalla normativa .............comporta la violazione dei limiti imposti dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire l ’“l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”.
... Infatti, l’esercizio della predetta facoltà determinerebbe l'applicazione di una riduzione per comodati che non rispettano i requisiti ora puntualmente stabiliti dalla legge .... andando palesemente ad incidere sulla "individuazione e definizione delle fattispecie imponibili"
infatti nella citata risoluzione ministeriale il dipartimenti si limita ad indicare :
Il comune può, comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.
non aggiungendo altro ......
sempre e solo il mio pensiero .. argomentato ovviamente