da TRIPLETE2010 » 04/05/2016, 12:33
Salve ho questo quesito da porvi:
1)Ho un disavanzo da riaccertamento straordinario di € 1.000.000,00 da ripianare in trent'anni;
2) Nel bilancio di previsione 2015 ho previsto una quota di € 33.333,33(1.000.000,00/30);
3) Al 31/12/2015 ho un disavanzo di € 200.000,00, quindi diminuito rispetto a quello da riaccertamento straordinario;
4) Domanda: nel bilancio di previsione 2016 devo continuare ad accantonare € 33.333,33 e devo aggiungere anche 200.000,00, alla luce del Decreto Ministero Economia e Finanze 2 aprile - art. 4.di seguito indicato, oppure solo € 33.333,33?
In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a
seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato
un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1°
gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un
importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo
applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del
riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014.
Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio
2015 non e' stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del
2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al
risultato al 1° gennaio 2015, e' interamente applicata al primo
esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla
quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal
riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in
attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste
da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero
dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al
1° gennaio 2015 puo' essere ripianato negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della
consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo,
secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti
regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 per gli enti locali.
Il decreto non regolamenta l'ipotesi di disavanzo da rendiconto inferiore a quello da riaccertamento straordinario.
Vi ringrazio in anticipo.