da gsalurso » 14/10/2016, 16:51
La clausola che consente al datore di lavoro di modificare l'orario di lavoro deve essere contenuta nel contratto individuale di lavoro e deve essere prevista dal CCNL. Cosa che attualmente il CCNL RR.AA.LL. non prevede.
In assenza di specifica previsione nel CCNL le parti possono, però, concordare per iscritto "clausole elastiche" (giuro, non è una mia definizione. Si sono inventati anche questa!) davanti alle commissioni di certificazione.
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81,
Art. 5. Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Art. 6. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
[...]
4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Le clausole elastiche
Con la clausola elastica il datore di lavoro può modificare "la collocazione temporale della prestazione lavorativa", (in parole povere: l'orario di lavoro) rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro o può aumentare la durata della prestazione lavorativa.
Le clausole elastiche possono essere apposte se previste e regolamentate dalla contrattazione collettiva.
In assenza di specifica previsione, le parti possono concordare per iscritto clausole elastiche davanti alle commissioni di certificazione, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Le clausole elastiche prevedono a pena di nullità le modalità con cui il datore, con preavviso di due giorni, può modificare la durata o la collocazione temporale della prestazione, nonché la misura massima che non può eccedere il 25% della prestazione annua a tempo parziale.
Il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale.
L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 