Buongiorno,
se un dipendente di un Ente Locale viene assunto, in seguito a concorso pubblico, dal Ministero dell'Interno, l'Ente Locale gli develiquidare il TFR?
Leggendo qui:
http://www.ago.camcom.it/P42A3177C3058S ... --I---.htm
sembrerebbe di NO...
Concordate?
Se l'estinzione del rapporto di lavoro è condizione necessaria per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, essa non è, tuttavia, condizione sempre sufficiente: nella richiamata circolare n.11 del 12.3.2001, l'Inpdap, sulla base di principi già affermati dalla Corte di Cassazione (sentenza Sez. Lav. n.14632 del 28.12.1999), ha infatti sottolineato la necessità di un ulteriore presupposto, la risoluzione del cosiddetto rapporto previdenziale che :è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e si instaura non tra il dipendente e l'Ente datore di lavoro, ma tra il dipendente e l'Istituto previdenziale, e continua anche nel caso in cui il lavoratore transiti senza soluzione di continuità ad altro ente iscritto allo stesso Istituto.
2) l'estinzione del rapporto di lavoro, da sola, non consente di pagare il trattamento di fine servizio quando il dipendente, stipulando un nuovo contratto di lavoro con la stessa o con altra amministrazione, rimane iscritto alla stessa gestione previdenziale; in tale ipotesi, per poter pagare il trattamento di fine servizio è necessario che, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro, vi sia anche soluzione di continuità tra il primo e il secondo servizio perchè è solo così che si determina anche la risoluzione del rapporto previdenziale. Detto requisito (soluzione di continuità tra i servizi) non è invece necessario quando, dopo l'estinzione del primo rapporto di lavoro, il dipendente stipuli un nuovo contratto di lavoro che comporti il mutamento della gestione previdenziale alla quale egli è iscritto ai fini del trattamento di fine servizio: in tale ultima ipotesi, infatti, la risoluzione del rapporto previdenziale è automatica ed è senz'altro possibile procedere al pagamento del trattamento di fine servizio.