TFR in seguito a cessazione per nuova assunzione

TFR in seguito a cessazione per nuova assunzione

Messaggioda AL FRED » 16/12/2016, 22:54

Buongiorno,
se un dipendente di un Ente Locale viene assunto, in seguito a concorso pubblico, dal Ministero dell'Interno, l'Ente Locale gli develiquidare il TFR?

Leggendo qui:

http://www.ago.camcom.it/P42A3177C3058S ... --I---.htm

sembrerebbe di NO...

Concordate?

Se l'estinzione del rapporto di lavoro è condizione necessaria per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, essa non è, tuttavia, condizione sempre sufficiente: nella richiamata circolare n.11 del 12.3.2001, l'Inpdap, sulla base di principi già affermati dalla Corte di Cassazione (sentenza Sez. Lav. n.14632 del 28.12.1999), ha infatti sottolineato la necessità di un ulteriore presupposto, la risoluzione del cosiddetto rapporto previdenziale che :è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e si instaura non tra il dipendente e l'Ente datore di lavoro, ma tra il dipendente e l'Istituto previdenziale, e continua anche nel caso in cui il lavoratore transiti senza soluzione di continuità ad altro ente iscritto allo stesso Istituto.

2) l'estinzione del rapporto di lavoro, da sola, non consente di pagare il trattamento di fine servizio quando il dipendente, stipulando un nuovo contratto di lavoro con la stessa o con altra amministrazione, rimane iscritto alla stessa gestione previdenziale; in tale ipotesi, per poter pagare il trattamento di fine servizio è necessario che, oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro, vi sia anche soluzione di continuità tra il primo e il secondo servizio perchè è solo così che si determina anche la risoluzione del rapporto previdenziale. Detto requisito (soluzione di continuità tra i servizi) non è invece necessario quando, dopo l'estinzione del primo rapporto di lavoro, il dipendente stipuli un nuovo contratto di lavoro che comporti il mutamento della gestione previdenziale alla quale egli è iscritto ai fini del trattamento di fine servizio: in tale ultima ipotesi, infatti, la risoluzione del rapporto previdenziale è automatica ed è senz'altro possibile procedere al pagamento del trattamento di fine servizio.
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Re: TFR in seguito a cessazione per nuova assunzione

Messaggioda gsalurso » 19/12/2016, 11:09

Il TFR va liquidato soltanto se tra due periodi di servizio con iscrizione ex INPDAP c'è almeno un giorno di interruzione; se invece tra i due rapporti d'impiego non c'è soluzione di continuità, va soltanto compilato il mod.TFR1 o il mod.350/P all. I (se in regime di TFS) ed inviato all'INPS ed all'Amministrazione presso cui ha assunto servizio.
In tale caso infatti i periodi di servizio si cumulano.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: TFR in seguito a cessazione per nuova assunzione

Messaggioda an.bal » 19/12/2016, 16:04

se però tra i due rapporti non c'è soluzione di continuità (non c'è interruzione) ma nel rapporto di destinazione non è prevista l'iscrizione all'inadel?? (TFR accantonato presso l'ente)?
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Re: TFR in seguito a cessazione per nuova assunzione

Messaggioda gsalurso » 22/12/2016, 13:31

an.bal ha scritto:se però tra i due rapporti non c'è soluzione di continuità (non c'è interruzione) ma nel rapporto di destinazione non è prevista l'iscrizione all'inadel?? (TFR accantonato presso l'ente)?

hai perfettamente ragione, io infatti ho scritto "se tra due periodi di servizio con iscrizione ex INPDAP "
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