da Samuele77 » 25/05/2017, 12:37
In giro per la rete c'è il testo, comunque a giorni dovrebbe arrivare in Gazzetta. Ti riporto il testo che ho trovato dei commi rilevanti per i comuni (tieni conto dell'eccezione che riguarda i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, alla fine del comma 2).
Art.23
(Salario accessorio e sperimentazione)
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici
accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva
nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle
risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale
dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei
servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere
dal 1º gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è
abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato
rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare
il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le
Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario
nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei
fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi
di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di
personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima
componente variabile.