riduzione fondo risorse decentrate

riduzione fondo risorse decentrate

Messaggioda MICOL » 24/05/2017, 15:58

In particolare, concordando con la Corte dei Conti della Lombardia (v. delibera n.
367/2016), la Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 19 del 27/04/2017 (pag.
162), diversamente da quanto sostenuto dalla stessa nella propria circolare n. 12 del
23/03/2016, lascia intendere che non sia necessario ricalcolare la predetta riduzione a
consuntivo in base al numero dei dipendenti effettivamente in servizio; viene infatti
asserito che: il “personale assumibile”, come previsto dall’art. 1, comma 236, della L. n.
208/2015, è riferito al personale che, al 31/12/2016, le amministrazioni hanno
legittimamente facoltà di assumere ma non hanno fatto in tempo ad assumere.


quindi per il 2016 anche se non avevo assunto .....potevo non considerare la cessazione...e quindi salta il calcolo della semisomma :shock:

e per il 2017 che calcolo si fa in caso di cessazione durante il 2017?
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Re: riduzione fondo risorse decentrate

Messaggioda Samuele77 » 24/05/2017, 20:44

Devi tenere distinti:
1) Il metodo secondo il quale riproporzionare il fondo in funzione del personale in servizio;
2) l'applicazione del correttivo del "personale assumibile".

Per quanto riguarda il punto 1) sono ugualmente validi il metodo della semisomma (o della media aritmetica) e quello che considera i mesi di permanenza in servizio dei dipendenti assunti o cessati in corso d'anno. Entrambi i metodi sono legittimi (ovvio che ogni ente dovrebbe essere coerente con sé stesso, e cioè non dovrebbe cambiare metodo di anno in anno, per coerenza e soprattutto per omogeneità).

Il correttivo del personale assumibile non è affatto incompatibile con il metodo della semisomma. Per il personale al 1/1 non si pongono problemi, perché si guarda quello in servizio a quella data. Per il personale al 31/12 (che è l'altro addendo della semisomma) il correttivo consente di considerare non solo il personale effettivamente in servizio a quella data, ma anche quello assumibile. Dove per "assumibile" i vari interpreti intendono:
1) quello che l'ente è in grado di assumere in base alle sue facoltà assunzionali (turnover);
2) quello che l'ente non solo è in grado di assumere, ma ha già programmato di assumere nel piano del fabbisogno di personale dell'anno in corso, ma che non ha fatto in tempo ad assumere;
3) quello che l'ente non solo è in grado di assumere, ma ha già programmato di assumere nel piano del fabbisogno di personale dell'anno in corso e/o degli anni successivi.

La più prudente è l'opzione 2), ma a me sembra accettabile anche l'opzione 3).

Questo per quanto riguarda il fondo 2016.

Per il fondo 2017 le regole sono di nuovo cambiate perché l'articolo 23 del decreto di riforma del 165/2001 (approvato in via definitiva venerdì scorso e in attesa di pubblicazione in GU) ha abrogato l'art. 1, comma 236, della L. n.208/2015, ha spostato il riferimento del "tetto al salario accessorio" dal 2015 al 2016 e ha eliminato l'obbligo di riproporzionamento in funzione della diminuzione del personale. Quindi le cessazioni del 2017 non ti creano problemi.
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Re: riduzione fondo risorse decentrate

Messaggioda MICOL » 25/05/2017, 10:50

Samuele77 ha scritto:Per il fondo 2017 le regole sono di nuovo cambiate perché l'articolo 23 del decreto di riforma del 165/2001 (approvato in via definitiva venerdì scorso e in attesa di pubblicazione in GU) ha abrogato l'art. 1, comma 236, della L. n.208/2015, ha spostato il riferimento del "tetto al salario accessorio" dal 2015 al 2016 e ha eliminato l'obbligo di riproporzionamento in funzione della diminuzione del personale. Quindi le cessazioni del 2017 non ti creano problemi.


grazie Samuele....ma non trovo dov'è scritto che non vi è l'obbligo del riproporzionamento
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Re: riduzione fondo risorse decentrate

Messaggioda Samuele77 » 25/05/2017, 12:37

In giro per la rete c'è il testo, comunque a giorni dovrebbe arrivare in Gazzetta. Ti riporto il testo che ho trovato dei commi rilevanti per i comuni (tieni conto dell'eccezione che riguarda i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, alla fine del comma 2).

Art.23
(Salario accessorio e sperimentazione)
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici
accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva
nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle
risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale
dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei
servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere
dal 1º gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è
abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato
rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare
il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le
Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario
nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei
fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi
di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di
personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima
componente variabile.
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Re: riduzione fondo risorse decentrate

Messaggioda MICOL » 25/05/2017, 13:19

grazie infinite
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Re: riduzione fondo risorse decentrate

Messaggioda Fabirem » 26/05/2017, 8:49

Samuele77 ha scritto:Devi tenere distinti:
1) Il metodo secondo il quale riproporzionare il fondo in funzione del personale in servizio;
2) l'applicazione del correttivo del "personale assumibile".

Per quanto riguarda il punto 1) sono ugualmente validi il metodo della semisomma (o della media aritmetica) e quello che considera i mesi di permanenza in servizio dei dipendenti assunti o cessati in corso d'anno. Entrambi i metodi sono legittimi (ovvio che ogni ente dovrebbe essere coerente con sé stesso, e cioè non dovrebbe cambiare metodo di anno in anno, per coerenza e soprattutto per omogeneità).

Il correttivo del personale assumibile non è affatto incompatibile con il metodo della semisomma. Per il personale al 1/1 non si pongono problemi, perché si guarda quello in servizio a quella data. Per il personale al 31/12 (che è l'altro addendo della semisomma) il correttivo consente di considerare non solo il personale effettivamente in servizio a quella data, ma anche quello assumibile. Dove per "assumibile" i vari interpreti intendono:
1) quello che l'ente è in grado di assumere in base alle sue facoltà assunzionali (turnover);
2) quello che l'ente non solo è in grado di assumere, ma ha già programmato di assumere nel piano del fabbisogno di personale dell'anno in corso, ma che non ha fatto in tempo ad assumere;
3) quello che l'ente non solo è in grado di assumere, ma ha già programmato di assumere nel piano del fabbisogno di personale dell'anno in corso e/o degli anni successivi.

La più prudente è l'opzione 2), ma a me sembra accettabile anche l'opzione 3).

Questo per quanto riguarda il fondo 2016.

Per il fondo 2017 le regole sono di nuovo cambiate perché l'articolo 23 del decreto di riforma del 165/2001 (approvato in via definitiva venerdì scorso e in attesa di pubblicazione in GU) ha abrogato l'art. 1, comma 236, della L. n.208/2015, ha spostato il riferimento del "tetto al salario accessorio" dal 2015 al 2016 e ha eliminato l'obbligo di riproporzionamento in funzione della diminuzione del personale. Quindi le cessazioni del 2017 non ti creano problemi.


Un chiarimento...
se si decide di utilizzare il metodo dei ratei (assunti e cessati in corso d'anno) - il personale assumibile come lo consideri?? Presente per 12 mesi???
Grazie mille
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Re: riduzione fondo risorse decentrate

Messaggioda Samuele77 » 27/05/2017, 17:51

A mio parere bisogna guardare all'effetto finale e alla ratio della norma. Dato che il correttivo sul personale assumibile intende evitare di penalizzare gli enti per i ritardi nelle assunzioni e fare in modo che il fondo sia proporzionato al numero dei dipendenti che "a regime" ne beneficeranno, se il metodo dei ratei porta a una riduzione del fondo di una data percentuale, questa percentuale va ridotta in considerazione del personale assumibile.
1) Proporziono il fondo 2016 con riferimento al tetto 2015 e ai mesi di presenza dei dipendenti.
2) Dividoi il fondo così ottenuto per il numero di dipendenti medio del 2016 e in modo da ottenere la quota procapite del fondo 2016.
3) Aumento il fondo di tante quote procapite quanti sono i dipendenti "assumibili". Non dimenticare di considerare anche le PO se sei in un comune senza dirigenza, dato che la norma fa riferimento all'accessorio in genere, e non al fondo.
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