da ragioneria81 » 29/06/2017, 13:51
c'è un barlume di speranza...
Art. 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(Disposizioni di coordinamento e transitorie)
15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità
interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di
studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate
non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni
consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive
riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della
percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione
ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali
procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e
applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti,
nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai
fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.