da raffaelegranitto » 29/01/2018, 16:55
[quote="elenastefa"]In riferimento alla interessantissima notizia che avete pubblicato, di pari oggetto, per cui la verifica sui pagamenti si fa sull'importo al netto dell'IVA, si potrebbero avere gli estremi dell'interpello? Io a voi ci credo, ma i miei colleghi si sentono tranquilli solo davanti con carta intestata e protocollo di qualcuno.[/quote
Agenzia delle Entrate Circolare 15/E del 13 aprile 2015.
"8. Verifiche telematiche dei pagamenti
La verifica preventiva telematica, prevista dall’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui “… le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo…”, deve essere fatta sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull’ammontare che possa allo stesso essere legittimamente corrisposto. Al riguardo, si rinvia alle circolari 22 ottobre 2008, n. 22/RGS, 8 ottobre
2009, n. 29/RGS, e 23 settembre 2011, n. 27/RGS, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Ciò precisato, sebbene con la circolare n. 22/RGS del 2008, in merito alla verifica in discorso, è stato esposto che, in via generale, l’importo da considerare deve ritenersi al lordo dell’IVA – in quanto “il termine pagamento, nell’accezione delineata, include necessariamente l’intero importo delle somme da corrispondere al soggetto beneficiario per soddisfare l’obbligazione assunta, giusta l’obbligo di addebitare in fattura l’intera IVA (articoli 18 e 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)” – alla luce della normativa che ha introdotto il regime della scissione contabile, si giunge ad un diverso risultato, in virtù della circostanza che il pagamento del corrispettivo al fornitore risulta ora nettamente disgiunto dall’obbligo di versamento della relativa IVA, posto direttamente a
carico della PA committente.
Pertanto, adempiendo gli obblighi contrattuali nei confronti del fornitore con il pagamento del corrispettivo senza l’IVA, si è dell’avviso che, relativamente alle operazioni rientranti nel regime della scissione contabile, l’obbligo di verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 ricorra solo se il conseguenziale pagamento, al netto dell’IVA, risulti superiore a diecimila euro.
Si rappresenta che l’anzidetta conclusione è stata condivisa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."
Raffaele Granitto