PINCOPALLO ha scritto:SOLVECOAGULA ha scritto:Puoi farlo tutte le volte che vuoi con deliberazione di giunta fino al riaccertamento ordinario - che è l'ultimo treno, poi basta.
Non con delibera di giunta, ma con determina del Responsabile del Servizio Finanziario (corredata del parere dell'organo dio revisione).
Nulla da eccepire.
Non so perchè, ma davo per scontato - forse sbagliando - che nel caso specifico ci trovassimo in esercizio provvisorio, nel qual caso, dagli ultimi tre capoversi del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al 118/2011:
"Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa , è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione,
effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.
Si conferma che, come indicato al principio 8,
il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata,
con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.