da lucio guerra » 27/11/2018, 17:41
- a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
ESENZIONE
- sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell’elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (comune totalmente delimitato)
sono, altresì, esenti dall’imu i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
RESTANO PERTANTO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU
- i Terreni ricadenti in Comuni presenti nell’elenco di cui alla circolare n.9/93 con annotazione “PD” (parzialmente delimitati) ricadenti nella parte del territorio comunale non delimitata ; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) e che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ;
- i Terreni ricadenti in Comuni non presenti nell’elenco di cui alla circolare n.9/93 che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, , non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;