da trombetta » 22/02/2019, 12:38
......"Limiti di natura normativa sono espressamente previsti dai principi contabili generali (che sono prescrizioni di ordine normativo che debbono essere rispettati (art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011)",........ proprio per questo che c'è un continuo proliferare di aggiornamento al piano triennale dei lavori pubblici, per renderli diciamo così "eleggibili" ai fini della programmazione economica (in quanto poi si è costretti a recepirli in bilancio!).
Per quanto attinente i vari principi, di veridicità, attendibilità, etc., restano come sempre "aleatori", come fa un responsabile del servizio finanziario o revisore contabile, andare a sindacare analisi e valutazioni, che vengono supportate ed attestate da responsabili di altro servizio (in questo caso quello Tecnico)?......Per non parlare delle aspettative ed acquisizioni che loro ti diranno sempre essere pienamente sostenibili!...