da mcmurtry » 29/05/2019, 8:39
Sono nella stessa situazione.
Il comma 904 dell'ultima legge di bilancio ha modificato l'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 stabilendo il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata trasmissione alla BDAP di bilancio di previsione e rendiconto entro 30 giorni dal termine previsto per la loro approvazione. Precedentemente la norma faceva scattare il divieto di assunzione in caso di mancata trasmissione entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione.
Per fare un esempio, per chi abbia approvato il rendiconto il 15 maggio il termine di invio alla BDAP non è più il 14 giugno ma il 30 maggio.
Ciò detto non ritengo che la trasmissione degli atti approvati dalla Giunta possa sanare l'inadempimento e quindi evitare la sanzione, posto che, peraltro, non potrebbe essere inviata la relazione dell'organo di revisione, che viene temporalmente dopo l'approvazione dello schema di rendiconto e viene poi allegata alla deliberazione di approvazione consiliare