da Neni » 23/01/2020, 13:36
816. A decorrere dal 2021 il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di
cui al presente comma e ai commi da 817
a 836, denominato « canone », è istituito dai
comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e
sostituisce: la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, il canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l’imposta comunale sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni, il canone
per l’installazione dei mezzi pubblicitari e
il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni
e delle province. Il canone è comunque
comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni
di servizi.
Ho inteso in base al comma 816 che la decorrenza sarà 01/01/2021