Assunzioni personale in esercizio provvisorio

Assunzioni personale in esercizio provvisorio

Messaggioda GIUGIO » 28/03/2020, 15:17

Buongiorno, il nostro Ente ha concluso una procedura di assunzione del Comandante dei vigili già inserita nella programmazione del personale 2019/2021 (sull'anno 2020) e quindi anche nel Bilancio 2019/2021 (esercizio 2020). Premetto che il Settore Polizia Municipale è privo di dipendenti a tempo indeterminato (abbiamo solo due vigili di cui uno a 10 ore e l'altro a 9 ore), quindi, visto anche il periodo di necessità, sarebbe fondamentale assumerlo.
Essendo in esercizio provvisorio, possiamo procedere comunque all'assunzione? Se sì, avete qualche riferimento normativo?
Grazie
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Re: Assunzioni personale in esercizio provvisorio

Messaggioda PINCOPALLO » 28/03/2020, 21:53

Purtroppo no, almeno secondo la Corte dei Conti Campania: vedi delibera n. 28/2020.
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Re: Assunzioni personale in esercizio provvisorio

Messaggioda GIUGIO » 29/03/2020, 13:20

Grazie. L'avevo letta anche io, perciò mi era venuto il dubbio. Io finora avevo fatto affidamento sulla deliberazione n. 130/2018 della stessa Corte dei Conti Campania che prevedeva la possibilità di assunzioni entro "l’approvazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 18 D.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 151, comma 1, TUEL, o entro i termini previsti in caso di autorizzazione dell’esercizio provvisorio".
Anche perchè io mi chiedo altrimenti a cosa serva un bilancio triennale, visto che io sul 2020 la spesa relativa all'assunzione di che trattasi l'ho già inserita nel rispetto della Programmazione Personale 2019/2021.
Inoltre, vista la situazione di emergenza che stiamo vivendo l'assunzione del Comandante sarebbe fondamentale per coordinare la Protezione Civile e i controlli della polizia municipale.
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Re: Assunzioni personale in esercizio provvisorio

Messaggioda mannie » 29/03/2020, 15:26

in esercizio provvisorio assunzione tempo determinato per covid19?
:oops:
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Re: Assunzioni personale in esercizio provvisorio

Messaggioda PINCOPALLO » 30/03/2020, 17:14

La Corte dei Conti, in relazione alla delibera della CdC Campania n. 28/2020, a seguito di qualche commento di stampa troppo "restrittivo", ha precisato quanto segue:

«Eventuali assunzioni di personale, in costanza di esercizio provvisorio, potranno essere
sostenute solo se contenute nel limite dei dodicesimi. Al di là di tale limite possono essere
sostenute le sole spese tassativamente elencate dall'art 163 co. 5, tra le quali non rientrano le
spese in questione».
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Re: Assunzioni personale in esercizio provvisorio

Messaggioda SOLVECOAGULA » 30/03/2020, 20:58

In pratica stiamo dicendo, da un lato, che a norma del D.L. n. 113/2016 (“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, conv. L. n. 260/2016)in vigore dal 21 agosto 2016, è vietato assumere se non si approva il Bilancio nei termini del 31 dicembre, o, in caso di decreto di autorizzazione all'esercizio provvisorio e proroga a termine successivo, entro detto termine.
Pertanto secondo detta norma si potrebbe assumere in esercizio provvisorio, finchè non si è in ritardo con l'approvazione del Bilancio.

MA:
in esercizio provvisorio solo per dodicesimi a norma del 163 TUEL.

Mi perplime, e non poco, questo passaggio nella deliberazione 28/2020:
Ne deriva, dunque, la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163 comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere in esame, non essendo la stessa riconducibile: ... ... b), non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, attesa la pacifica frazionabilità in dodicesimi delle spese di personale;

La Corte dei Conti Campagna sembra non comprendere che non tutte le spese di personale sono pacificamente frazionabili come essa ritiene...
La frazionabilità si dovrebbe ricondurre non già ad una divisione dell'importo stipendiale e annessi e connessi per il numero 12, ma alla frazionabilità dell'utilizzo, alle dinamiche dell'utilizzo e al processo di utilizzo della prestazione lavorativa che deve tenere conto anche dei processi di inserimento, formazione, avviamento e sviluppo della risorsa personale assunta che non hanno nè possono avere un andamento costante nel tempo.

La Corte dei Conti sembra ragionare come se la prestazione sia un flusso d'acqua costante attraverso un rubinetto, e pertanto divisibile per mesi. Sembra un esercizio di quelli da rudimenti di aritmetica ragioneristica, il calcolo proporzionale e inversamente proprozionale, diciamo da 5a elementare / 1a media, con uova, farina e quante torte uno ne possa fare se si raddoppiano, trplicano, o viceversa dimezzano o dividono per 12 le quantità variabili indipendenti.

E' una visione fordistica, direi tayloristica che non ha nessun nesso con la realtà, a meno che non parliamo di prestazioni manuali uguali giorno per giorno e pertanto moltiplicabili per 30 giorni, frazionabili nell'utilizzo, indi per cui forse impegnabili in parti uguali, come se fosse un gran salame divisibile a pezzi col coltello. Ma buona parte delle prestazione acquistate con un contratto o l'altro non è così.

E' manifestamente ovvio invece che l'inserimento di personale in processi, di cui molti configurabili oltre l'orizzonte mensile, non consente una logica di frazionabilità, se non limitatamente all'aspetto numerico - costo annuale, diviso per 12 in parti mensili, aspetto che però spesso nulla ha a che fare con l'intensità dell'utilizzo, il senso dell'utilizzo, ma soprattutto la necessità e la concreta possibilità di utilizzo che non vanno affatto in parallelo con la maturazione finanziaria dello stipendio diciamo giorno per giorno.

Anzi, l'accondiscendere a tale logica significherebbe danno per l'Ente, dovendo ogni volta/mese riiniziare da capo, magari non con la stessa persona, quasi a privilegiare una logica sisifica a quella efficientista, solo perchè la prima più rispetta la contabilità finanziaria dell'esercizio provvisorio ex art. 163.

Come se non fosse che spesso si attinge - soprattutto al lavoro flessibile - proprio per far sopravvivere il Comune in periodi in cui non è possibile andare avanti se non proprio attraverso assunzioni all'insegna del minimo indispensabile per non affondare.

A questo punto, se dobbiamo seguire la Corte dei Conti Campagna, chiudiamo.

Da me si è assunto lavoro flessibile nel 2020 in esercizio provvisorio (anche io in esecuzione di programmi assunzionali assunti nel 2019), a fronte di una impossibilità programmatoria (fino a dicembre 2019), durata parecchi anni, per motivi esterni all'Ente.... non è certo responsabile l'Ente di essersi trovato in esercizio provvisorio (non sto a spiegare i dettagli), bensì i rapporti di finanza pubblica fra Ente, Regione, Stato.

Non vedo l'ora di essere chiamato dalla Corte dei Conti a spiegare i perchè e i percome di TUTTO il quadro che ha portato a certe scelte, e non solo la domanda se un tempo determinato si può dividere e impegnare in 12 come il salame.

Ma per piacere.
SOLVECOAGULA
 
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