da lucio guerra » 27/04/2020, 19:51
questo il testo approvato
5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- le tariffe vanno approvate entro il termine di bilancio, ora al 31 luglio, e pubblicate sul portale del federalismo, ma tra l'altro essendo una conferma di quelle del 2019 sarebbe anche ininfluente la mancata pubblicazione
- entro il 31-12-2020 si approva il pef, e non le tariffe, e si fa la differenza tra per 2019 e pef 2020, lo scostamentop puoi metterlo su 3 anni