E' STATO CONVERTITO IN LEGGE IL DL 18/2020
SENZA GIUSTAMENTE ACCOGLIERE GLI EMENDAMENTI ARERA MA NONOSTANTE QUESTO ARERA INVIA UN'ALTRO DOCUMENTO AL GOVERNO
https://www.arera.it/allegati/docs/20/136-20.pdfIL TESTO DI LEGGE APPROVATO E' IL SEGUENTE5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
VI SEMBRA CI SIANO CONDIZIONI OPPURE QUALCOSA DA INTERPRETARE ???? A ME NOARERA INVECE CHIEDE AL GOVERNO UNA SPECIFICA INTERPRETAZIONE -
Leggete di seguito cosa scrivono e divertiteviI
n particolare l’ARERA chiede al Governo una specifica in merito all’interpretazione dell’art. 107 comma 5 del decreto “Cura Italia”.Secondo l’ARERA “Al fine di delineare un quadro chiaro e stabile per una trasparente individuazione dei costi del servizio da ripartire tra gli utenti (secondo i meccanismi di mitigazione degli effetti negativi generati dall’attuale stato emergenziale sopra richiamati), l’Autorità ritiene opportuno che sia precisato - in un’ottica di certezza dei rapporti giuridici e degli obblighi in capo ai soggetti interessati, coniugando esigenze di tutela della finanza locale con le garanzie di continuità dei servizi essenziali e, dunque, con l’equilibro economico-finanziario dei gestori - che l’esercizio delle deroghe previste al comma 5 del citato articolo 107 del decreto-legge n. 18/2020 da parte dei
Comuni possa avvenire, nei casi in cui si rinvengano difficoltà oggettive, tenuto conto delle documentabili criticità amministrative connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, sulla base di quanto stabilito dall’Autorità. La medesima Autorità intende agire affinché la vigente previsione normativa – riconoscendo ai Comuni la facoltà di avvalersi delle deroghe all’applicazione dell’articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 (in ordine al principio di copertura dei costi del servizio) e dell’articolo 1, comma 683, della medesima legge (che richiede una determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva coerente con l’elaborazione del piano economico finanziario – PEF) –
non sia interpretata come un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. Un’impostazione diversa che, per una malintesa esigenza di semplificazione, si traduca in una invarianza dei corrispettivi, avrebbe il limite di non intercettare le profonde dinamiche avviatesi con l’emergenza in atto, tali da alterare, in alcuni casi in forte riduzione e in altri in aumento, i profili di costo del servizio