da DOM » 05/06/2020, 8:56
Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli.
Si deve premettere che in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la
giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo
di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo
l’assegnazione una funzione assistenziale (Corte di Cassazione 22 marzo 2007 n. 6979).
Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa
riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto
a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di
provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto
coniugale.
Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina.
Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento
del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argomento, occorre evidenziare che
l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non
può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde
quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della
residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione
Mi pare che il MEF non parli da nessuna parte di minorenni/maggiorenni... anzi dice chiaramente che la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice continua ad avere l'assimilazione...