SENTENZA TRIBUNALE

SENTENZA TRIBUNALE

Messaggioda Rusciano Luciano » 13/10/2020, 11:04

Buondi. Ecco la domanda: il Tribunale emana una sentenza con registrazione (R.G.N.)avvenuta nel dicembre 2019. La sentenza è arrivata (come da numero di protocollo) nel febbraio 2020. Si tratta di una sentenza favorevole a un dipendente che aveva subito decurtazioni dallo stipendio e che la sentenza in pratica stabilisce che devono essergli restituite. Ad oggi non c 'è stato ancora il riconoscimento del debito fuori bilancio e conseguentemente il materiale pagamento della somma al dipendente. Ma quando ciò avverrà (il pagamento intendo), potrà il dipendente richiedere la corresponsione anche di interessi, rivalutazioni e quant'altro? Potreste farmi una panoramica sulla questione?grazie
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Re: SENTENZA TRIBUNALE

Messaggioda SOLVECOAGULA » 13/10/2020, 12:16

Vado per ragionamento.
Non parliamo degli interessi fino alla sentenza.Di quelli dovrebbe disporre la sentenza stessa.
Parliamo degli interessi dalla sentenza fino al riconoscimento del debito - e con la premessa che dopo il riconoscimento fulmineamente pagate.

Del tutto intuitivamente mi viene da dire che - a meno che la sentenza non riconosca per espresso qualcosa su quello specifico tempo fra sentenza stessa e pagamento, v'è una finanziaria che da 120 giorni di tempo all'Ente in cui esso è libero di organizzarsi e non può essere attaccato da nessuna ingiunzione nè altro.
Ciò è consentito agli enti pubblici proprio per i tempi amministrativi necessari per organizzarsi per il riconoscimento.

Mi viene da dire che quello consentito è un tempo morto, ovvero non produttivo di interessi.

Andrebbe trovata la finanziaria, scusa ma non mi ricordo di che anno sia. Se è ancora in vigore.
E se la mia interpretazione sul fatto che si tratta di una sospensione su tutti i piani di qualsiasi fattore che possa aggravare il debito. Ripeto, solo per il periodo di 120 giorni dalla sentenza (o suo deposito - da leggere attentamente a cosa fa riferimento la norma). A rigor di logica si, dovrebbe essere sospesa qualsiasi maturazione di qualsiasi ulteriore pretesa rispetto al quantum della sentenza.

Saluti.
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Re: SENTENZA TRIBUNALE

Messaggioda PINCOPALLO » 13/10/2020, 12:35

[quote= ...
Andrebbe trovata la finanziaria, scusa ma non mi ricordo di che anno sia ...
[/quote]

ecco la norma:
Art. 14 D.L. 669/1996:
ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
(Comma così modificato dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione)
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Re: SENTENZA TRIBUNALE

Messaggioda Rusciano Luciano » 13/10/2020, 13:15

... A rigor di logica si, dovrebbe essere sospesa qualsiasi maturazione di qualsiasi ulteriore pretesa rispetto al quantum della sentenza.

Saluti.[/quote]


grazie
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Re: SENTENZA TRIBUNALE

Messaggioda Rusciano Luciano » 13/10/2020, 13:16

PINCOPALLO ha scritto:[quote= ...
Andrebbe trovata la finanziaria, scusa ma non mi ricordo di che anno sia ...


ecco la norma:
Art. 14 D.L. 669/1996:
ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

grazie
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Re: SENTENZA TRIBUNALE

Messaggioda SOLVECOAGULA » 13/10/2020, 13:59

PINCOPALLO ha scritto:
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
(Comma così modificato dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione)


Effettivamente il periodo sottolineato ben precisa da cosa è difeso l'Ente in quei centoventi giorni.
Non appare, al contrario di ciò che per logica avevo scritto sopra, un congelamento degli interessi.

La sentenza cosa dice esattamente? Solitamente il giudice si esprime sugli interessi. Potresti copiare il testo?
Altra domanda: a quanto ammonterebbero gli ulteriori interessi fino al pagamento?
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