PINCOPALLO ha scritto:
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
(Comma così modificato dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione)
Effettivamente il periodo sottolineato ben precisa da cosa è difeso l'Ente in quei centoventi giorni.
Non appare, al contrario di ciò che per logica avevo scritto sopra, un congelamento degli interessi.
La sentenza cosa dice esattamente? Solitamente il giudice si esprime sugli interessi. Potresti copiare il testo?
Altra domanda: a quanto ammonterebbero gli ulteriori interessi fino al pagamento?