Il primo consiglio è scrivere in modo chiaro e non ambiguo i bandi. E' l'ente per primo che deve sapere esattamente quali requisiti intende chiedere per ogni profilo (le declaratorie del CCNL si limitano a stabilire che appartengono alla categoria C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze mono specialistiche la cui base teorica è acquisibile con la scuola superiore). L'ente dovrebbe stabilire i requisiti di accesso ai vari profili con atti a valenza generale, come il regolamento degli uffici o il regolamento per il reclutamento del personale oppure ancora il mansionario/catalogo dei profili professionali. Il bando a questo punto si limiterà a riportare il requisito già previsto dal regolamento, con eventuali ulteriori specificazioni.
In secondo luogo consiglio di leggere il seguente articolo, pubblicato alcuni anni fa su
http://www.gazzettaamministrativa.it:
Il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di StatoSecondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma
solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione (C.d.S., sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5886; sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1387; sez. IV, 1° ottobre 1999, n. 1232; sez. VI, 25 febbraio 1998, n. 213; così anche C.d.S., sez. II, 8 luglio 2010, n. 2609, con riferimento all’interpretazione da dare all’espressione “diploma di istruzione secondaria superiore”, contenuta nei bandi per l’accesso alle carriere di concetto). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego) il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso, nella misura in cui è conseguito solo in esito ad un corso triennale di studi, ha valore legale nei limiti previsti in particolare dal succitato art. 195, comma 2, tant’è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, né è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità professionale, definito dall’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi (C.d.S., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2881; 6 maggio 2008, n. 2375; con specifico riguardo al diploma di computista commerciale rilasciato da un istituto professionale, C.d.S., 19 ottobre 2004, n. 6728).